1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non può essere inferiore a un decennio.
4. In sede di prima attuazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16,
a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e di magistrati;
b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.
8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a), ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.