Art. 17.
(Personale dell'Agenzia).

      1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.
      2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
      3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non può essere inferiore a un decennio.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16,

 

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comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, in conflitto con gli interessi e con i compiti dell'Agenzia stessa.
      6. Il personale dipendente dell'Agenzia, su delibera del consiglio di amministrazione, può essere distaccato per periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.
      7. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia e all'estero, di:

          a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e di magistrati;

          b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

      8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a), ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
      9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.

 

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